Sez. 6, Sentenza n. 24 del 13/01/1998 Cc. (dep. 24/02/1998) Rv. 210321 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Termine di cinque giorni - Decorrenza - Dal momento in cui perviene l'avviso del presidente del tribunale all'autorità procedente - Decorrenza dal momento di presentazione della richiesta di riesame - Esclusione - Ragione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
Il termine di cinque giorni entro il quale, a norma dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere gli atti di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. pen. al tribunale del riesame decorre dal giorno in cui perviene a detta autorità l'avviso spedito a cura del presidente del tribunale e non già dal momento in cui è stata presentata la richiesta di riesame. Una diversa interpretazione non solo contrasta con la lettera della norma ma condurrebbe alla illogica conseguenza di far dipendere la perdita di efficacia della misura da un termine collegato a un fatto giuridico ignoto a chi è tenuto alla sua osservanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)