Sez. 3, Sentenza n. 11085 del 04/10/1995 Ud. (dep. 13/11/1995) Rv. 203756 - 01
Edilizia - In genere | Illeciti urbanistici - Edificazione in zone di particolare interesse ambientale sottoposte a vincolo ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431 - Sospensione del procedimento e della prescrizione in virtù dei provvedimenti di sanatoria - Applicabilità.
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In tema di reati urbanistici, la sospensione del procedimento e della prescrizione conseguenti alla previsione del d.l. 26 luglio 1994 n. 468, reiterato con i decreti 27 settembre 1994 n. 551, 25 novembre 1994 n. 649 e dell'art. 39 comma quarto della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e dell'art. 14 comma 1 bis della legge 22 marzo 1995 n. 85, di conversione del d.l. 23 febbraio 1995 n. 41, si applicano anche alle violazioni dei vincoli paesistici previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 e sanzionati dall'art. 1 "sexies" della stessa legge poiché l'art. 39 comma ottavo della legge 724/94 prevede l'estinzione del reato in caso di rilascio delle concessioni in sanatoria previo ottenimento dell'autorizzazione paesistica, mentre i decreti reiterati escludono l'obbligo delle restituzioni in pristino nei casi di sanatoria previsti dal decreto. Da ciò dipende l'interesse degli indagati alla sospensione del procedimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/09/1994 num. 551 CORTE COST., Decreto Legge 26/07/1994 num. 468 CORTE COST., Decreto Legge 25/11/1994 num. 649 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 com. 4 CORTE COST., Legge 22/03/1995 num. 85 art. 14 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)