Sez. 6, Sentenza n. 37499 del 03/10/2002 Cc. (dep. 07/11/2002) Rv. 223080 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Produzione documentale del PM in udienza - Termine a difesa pari a quello previsto dall'art. 309, ottavo comma, c.p.p. - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame delle misure cautelari personali, nessuna norma impone al tribunale del riesame di concedere un termine a difesa pari a quello previsto dall'art. 309, ottavo comma, cod. proc. pen. in presenza di una produzione documentale effettuata in udienza da parte del PM, atteso che il termine va discrezionalmente commisurato alle circostanze concrete.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)