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Sez. 6, Sentenza n. 7901 del 15/12/2017 Cc. (dep. 19/02/2018) Rv. 272241 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Udienza camerale di riesame - Indagato rinunciante a comparire - Discussione - Successivo rinvio ad udienza fissa disposto alla presenza del difensore - Nuovo avviso all'indagato - Necessità - Esclusione - Concessione di un termine a difesa pari a quello previsto dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Condizioni - Concessione di un termine adeguato in relazione alla acquisizione da compiere - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272241-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, il rinvio ad udienza fissa, disposto all'esito della discussione ed alla presenza del difensore dell'indagato, rinunciante a comparire, non determina la necessità di un nuovo avviso nei suoi confronti né di fissare detta udienza nel rispetto del termine dilatorio di tre giorni previsto dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., purchè sia, comunque, assegnato un termine a difesa adeguato al tipo di acquisizione aggiuntiva. (Fattispecie relativa a rinvio dell'udienza di riesame al fine di acquisire i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali, in cui la Corte, esclusa la necessità di uno specifico avviso alla difesa del deposito di tali atti, ha ritenuto congruo il termine di circa un giorno intercorso tra detto deposito e l'udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)