Sez. 3, Sentenza n. 22137 del 06/05/2015 Cc. (dep. 27/05/2015) Rv. 263664 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Introduzione di elementi probatori nuovi da parte del pubblico ministero in udienza - Conseguenze - Termine a difesa per l'indagato - Assegnazione - Necessità - Mancanza - Nullità.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di impugnazioni relative a misure cautelari reali, il pubblico ministero può introdurre all'udienza di riesame nuovi elementi probatori a carico, ma il tribunale, al fine di assicurare la piena applicazione del contraddittorio, deve assegnare all'indagato un congruo termine a difesa, in difetto del quale si configura un'ipotesi di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'assistenza del medesimo. (In motivazione, la Corte ha tuttavia specificato che la concessione del termine comporta eccezionalmente il rinvio della udienza ad altra data, essendo di regola sufficiente una contenuta sospensione della trattazione del procedimento per consentire alla difesa di esaminare le nuove produzioni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)