Sez. 1, Sentenza n. 4573 del 15/04/1992 (Rv. 476804 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Relazione di stima - Mancanza - Giudizio per la determinazione della giusta indennità di occupazione e di espropriazione - Preclusione - Esclusione - Stima - Comunicazione e pubblicazione - Effetti.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
In tema di espropriazione per pubblico interesse in forza della legge 22 ottobre 1971 n. 865, quando l'occupazione sia stata già attuata e l'espropriazione già disposta, la circostanza che non sia intervenuta la relazione di stima di cui all'art. 16, da parte della commissione provinciale o dell'U.T.E., non è di ostacolo al promovimento da parte degli espropriati del giudizio avanti alla competente Corte di Appello per la determinazione della giusta indennità di occupazione e di espropriazione a norma degli articoli 19 e 20 legge n. 865 del 1971 (nella nuova formulazione risultante dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 67 del 22 febbraio 1990 e n. 470 del 22 ottobre 1990 che ne hanno dichiarata la parziale incostituzionalità), comportando l'effettuazione della stima, ove comunicata e pubblicata, la decorrenza del termine di decadenza ex art. 19 cit. per la detta azione che non sia stata già esercitata.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)