Sez. 1, Sentenza n. 9652 del 16/11/1994 (Rv. 488632 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Art. 19 della legge n. 865 del 1971 - Dichiarazione di incostituzionalità - Conseguenze - Indennità di espropriazione - Conseguimento - Azione autonoma dinanzi alla Corte 'Appello - Esperibilità - Termine - Determinazione amministrativa della indennità e/o compimento degli adempimenti pubblicitari di legge - Necessità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità (sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 1990) dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della stessa legge, il soggetto espropriato può agire in via autonoma per il conseguimento della indennità di espropriazione - con un'azione da proporsi dinanzi alla corte d'appello, competente in unico grado, nel termine (ordinario) di prescrizione decennale - indipendentemente dalla determinazione amministrativa della medesima indennità e/o dal compimento degli adempimenti pubblicitari previsti dagli artt. 15 e 19 legge citata.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)