Sez. 1, Sentenza n. 16282 del 29/10/2003 (Rv. 567809 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Relazione di stima - Mancanza o mancata comunicazione - Giudizio per la determinazione della giusta indennità - Preclusione - Esclusione - Corte d'appello - Speciale competenza funzionale in unico grado - Sussistenza - Fondamento - "Opposizione alla stima" ex art. 19 legge n. 865 del 1971 - Natura - Impugnazione dell'atto amministrativo - Esclusione - Giudizio di cognizione volto a stabilire il quantum dell'indennità effettivamente dovuto - Configurabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione per pubblico interesse, la mancanza o la mancata comunicazione della relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non fa venir meno la speciale competenza funzionale della corte d'appello in unico grado, come prevista dall'art. 19 della stessa legge, in ordine alla domanda del proprietario espropriato, relativa al conseguimento del correlativo giusto indennizzo. E ciò sia perché tale ultima norma, con la sentenza n. 67 del 1990 della Corte costituzionale, è stata additivamente emendata proprio nel senso di consentire la richiesta della indennità, una volta avvenuta l'espropriazione, anche prima, e quindi indipendentemente, dall'adozione della relazione di stima; sia perché la "opposizione alla stima" dell'indennità di espropriazione di cui al detto art. 19 non si configura come un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo - di cui sia, in tesi, necessaria, per tale profilo, la persistenza -, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto a stabilire il "quantum" dell'indennità effettivamente dovuto.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)