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Sez. 1, Sentenza n. 8227 del 11/04/2011 (Rv. 617430 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Determinazione - Valutazione delle potenzialità reddituali delle parti - Oneri derivanti dalla nascita di figli naturali da successiva unione - Rilevanza.
Stato
decisa il 2011-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617430-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio, il giudice, pur non essendo tenuto a considerare, dandone adeguata giustificazione nella propria decisione, tutti i parametri di riferimento indicati dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, deve tuttavia, valutare la loro influenza sull'assegno e, quindi, le potenzialità reddituali di entrambe le parti; a tal fine, deve, pertanto, tenere conto degli oneri e delle ulteriori responsabilità dell'obbligato, in conseguenza della nascita di figli naturali da una successiva unione.

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1970 num. 98 art. 4, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)