Sez. 5, Sentenza n. 40484 del 18/10/2002 Cc. (dep. 29/11/2002) Rv. 222982 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Decreto emesso in assenza dell'avviso alla persona offesa - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Condizioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
In tema di archiviazione, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal g.i.p., pur in assenza della previa notificazione della richiesta del P.M. alla persona offesa, istante in tal senso, allorché in capo ad essa sia stata correttamente esclusa tale qualità e riconosciuta al più quella di persona danneggiata dal reato. (Fattispecie in tema di delitto di falso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)