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Sez. 5, Ordinanza n. 741 del 11/02/2000 Cc. (dep. 28/02/2000) Rv. 215754 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Omissione - Conseguenze - Ammissibilità del ricorso per cassazione - Operatività dei termini ordinari - Decorrenza: dalla effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.
Stato
decisa il 2000-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215754-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

Poiché la ricorribilità per cassazione del decreto di archiviazione adottato senza che alla persona offesa (che aveva avanzato istanza in tal senso) fosse stato dato avviso della richiesta del PM, è stata ritenuta dalla giurisprudenza, ma non è espressamente disposta dal cod. proc.pen., la notificazione del provvedimento impugnabile non è prevista (nè poteva esserlo) dal predetto codice. La impugnazione pertanto è necessariamente svincolata dal rispetto dei termini di cui all'art 585 cod.proc.pen., ma, non per questo, è esercitabile fuori dal rispetto di qualsiasi termine, che, viceversa, deve ritenersi quello ordinario, con decorrenza dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza certa dell'esistenza del provvedimento. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della persona offesa, che aveva impugnato il provvedimento di archiviazione dopo un anno e sette mesi dalla data nella quale ne aveva avuto conoscenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)