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Sez. 3, Sentenza n. 3998 del 27/02/2004 (Rv. 570634 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) | Deposito degli atti necessari - Mancanza di contestazioni - Presunzione di rituale costituzione del rapporto processuale - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570634-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI)

Quando la costituzione in giudizio della parte abbia avuto luogo senza contestazioni circa il deposito degli atti necessari allo scopo e circa l'esistenza e la tempestività della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale se il contrario non risulti da altra emergenza processuale.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva confermato la sentenza di primo grado, dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per mancanza della procura al difensore, pur in mancanza di un accertamento dell'inesistenza assoluta della procura, da parte del primo giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 73, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 73, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)