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Sez. 1, Sentenza n. 12858 del 19/11/1999 (Rv. 531319 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) | Deposito degli atti necessari - Mancanza di contestazioni - Presunzione di rituale costituzione del rapporto processuale - Limiti.
Stato
decisa il 1999-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531319-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI)

Quando la costituzione in giudizio della parte abbia avuto luogo senza contestazioni circa il deposito degli atti necessari allo scopo e circa l'esistenza e la tempestività della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale se il contrario non risulti da altra emergenza processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 73, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 73, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)