Sez. 1, Sentenza n. 10083 del 15/10/1997 (Rv. 508913 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Declaratoria - Impugnazione con ricorso per regolamento di competenza - Ammissibilità - Oggetto - Questione relativa alla competenza sulla domanda in se - Proponibilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
La sentenza dichiarativa della litispendenza, ai sensi dell' art. 39 primo comma cod. proc. civ. è impugnabile con il ricorso per regolamento di competenza solo al fine di contestare il presupposto di detta litispendenza, cioè l'anteriore proposizione in altra sede della stessa domanda fra le stesse parti, non anche con riguardo alla competenza su tale domanda, trattandosi di questione devoluta al giudice della controversia in precedenza instaurata e non influente sull'indicata declaratoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)