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Sez. 1, Ordinanza n. 16724 del 26/11/2002 (Rv. 558752 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Declaratoria - Criterio della prevenzione - Necessità - Competenza effettiva del giudice successivamente adito o del giudice preventivamente adito - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558752-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

Ai fini della dichiarazione di litispendenza - che ha carattere pregiudiziale rispetto a quella concernente la competenza - occorre aver riguardo esclusivamente al criterio dell'individuazione del giudice preventivamente adito, mentre è irrilevante ogni indagine sull'effettiva competenza di tale giudice a conoscere della controversia, pur se il giudice successivamente adito sia funzionalmente ed inderogabilmente competente a conoscere della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)