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Sez. U, Sentenza n. 9409 del 11/11/1994 (Rv. 488520 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Declaratoria - Riferimento al criterio della prevenzione - Necessità - Competenza effettiva del giudice preventivamente adito o di quello successivo - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488520-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

Al fine della dichiarazione di litispendenza - che, essendo rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, può essere emessa direttamente dalla Corte di cassazione con annullamento, senza rinvio, della statuizione resa sul punto dalla sentenza impugnata - occorre fare esclusivo riferimento al criterio della "prevenzione", senza che possa assumere rilevanza qualsiasi indagine sull'effettiva competenza del giudice preventivamente adito a conoscere della controversia e senza che alla suddetta declaratoria sia di ostacolo la circostanza che titolare di tale competenza sia il giudice successivamente adito (fattispecie relativa a causa "derivante dal fallimento", rispetto alla quale il giudice preventivamente adito non era il tribunale fallimentare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)