diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4930 del 05/06/1987 (Rv. 453554 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONE - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - APPELLO CONTRO SENTENZA NON NOTIFICATA DEPOSITATO ENTRO IL TERMINE ANNUALE - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE EX ART. 330, ULTIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453554-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONE - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - APPELLO CONTRO SENTENZA NON NOTIFICATA DEPOSITATO ENTRO IL TERMINE ANNUALE - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE EX ART. 330, ULTIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*

Nell'applicazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. - secondo la quale, "in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti" - nel rito del lavoro, ciò che rileva è la data della proposizione dell'impugnazione che si effettua mediante il deposito del ricorso nella cancelleria, e non quella della relativa notifica, la quale, pertanto, ancorché sia eseguita oltre l'anno, non può essere fatta alla parte personalmente, ove l'impugnazione sia stata proposta entro il termine annuale predetto, non potendo trovare applicazione la norma dell'ultimo comma dell'art. 330 citato, che presuppone la proposizione di un'impugnazione tardiva. (Conf 3701/83, mass n 428604).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 137, Cod. Civ. art. 327, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 434, Cod. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)