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Sez. L, Sentenza n. 3701 del 28/05/1983 (Rv. 428604 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - APPELLO CONTRO SENTENZA NON NOTIFICATA DEPOSITATO ENTRO IL TERMINE ANNUALE - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE OLTRE L'ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428604-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - APPELLO CONTRO SENTENZA NON NOTIFICATA DEPOSITATO ENTRO IL TERMINE ANNUALE - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE OLTRE L'ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*

Nell'applicazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. - secondo la quale, "in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti" - nel rito del lavoro, ciò che rileva è la data della proposizione dell'impugnazione che si effettua mediante il deposito del ricorso nella cancelleria, e non quella della relativa notifica, la quale, pertanto, ancorché sia eseguita oltre l'anno, non può essere fatta alla parte personalmente, ove l'impugnazione sia stata proposta entro il termine annuale predetto. (V 2289/78, mass n 391683).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)