Sez. L, Sentenza n. 2430 del 05/03/1998 (Rv. 513364 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE | Impugnazione proposta mediante deposito del ricorso entro un anno dalla pubblicazione della sentenza - Successiva notifica al procuratore costituito - Necessità della notifica alla parte personalmente - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE
Nell'applicazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma, art. 330 cod. proc. civ., secondo la quale, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli art. 137 segg., nel rito del lavoro, ciò che rileva è la data della proposizione dell'impugnazione che si effettua mediante il deposito del ricorso nella cancelleria, e non quella della relativa notifica, la quale, pertanto, ancorché sia eseguita oltre l'anno, non può essere fatta alla parte personalmente, ove l'impugnazione sia stata proposta entro il termine annuale predetto, non potendo trovare applicazione la norma dell'ultimo comma dell'art. 330 cit., che presuppone la proposizione di un'impugnazione tardiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)