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Sez. 1, Sentenza n. 8876 del 14/04/2006 (Rv. 590986 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA | Legale rappresentante di ente pubblico - Contratto o negozio unilaterale di natura privatistica posto in essere in difetto di deliberazione dell'organo competente - Ratifica da parte di detto organo - Ammissibilità - Sussistenza della ratifica - Accertamento del giudice del merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di impegno a sottoscrivere il futuro aumento di capitale di una società per azioni.
Stato
decisa il 2006-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590986-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA

L'attività di natura privatistica della P.A. resta soggetta alla generale disciplina del codice civile in materia di rappresentanza senza potere, così che il contratto di natura privatistica - o, per il rinvio contenuto nell'art. 1324 cod. civ., l'atto unilaterale a carattere negoziale - posto in essere dal legale rappresentante di un ente pubblico in assenza del necessario atto deliberativo dell'organo competente, in quanto equiparabile al negozio concluso dal "falsus procurator" (art. 1398 cod. civ.), può formare oggetto di ratifica da parte del predetto organo ai sensi dell'art. 1399 cod. civ. L'accertamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza o meno della ratifica costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici. (Fattispecie relativa alla asserita possibilità di attribuire alla deliberazione del consiglio di amministrazione di un ente pubblico regionale valenza di ratifica dell'impegno a sottoscrivere il futuro aumento di capitale di una società per azioni, di cui detto ente era socio di maggioranza, assunto in sede assembleare dal suo presidente senza averne il potere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2441

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)