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Sez. 2, Sentenza n. 17111 del 13/03/2013 Cc. (dep. 15/04/2013) Rv. 256924 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Rapporti con la libertà vigilata.
Stato
decisa il 2013-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256924-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

La revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata non influisce automaticamente sul procedimento di prevenzione, poichè la pericolosità che assume rilievo nell'ambito di quest'ultimo è quella "sociale" in senso lato, desunta dalla predisposizione al delitto o dalla presunta vita delittuosa di un soggetto nei cui confronti non sia stata raggiunta la prova certa di reità in ordine ad un delitto, mentre per l'applicazione di una misura di sicurezza è sempre necessario il collegamento ad una affermazione di responsabilità in ordine a determinati reati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 215 CORTE COST., Cod. Pen. art. 228, Legge 27/12/1956 num. 1423 all. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)