Sez. 5, Sentenza n. 4063 del 25/09/2000 Cc. (dep. 10/11/2000) Rv. 217849 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Compatibilità con la libertà vigilata - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In tema di misure di prevenzione, non sussiste incompatibilità tra libertà vigilata, cui il soggetto sia stato, in passato, sottoposto e sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in quanto l'art. 10 della legge 27.12.1956 n. 1423 va interpretato nel senso che la incompatibilità sussiste solo con riferimento alla sorveglianza semplice e non a quella qualificata dall'obbligo di soggiorno.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 10, Cod. Pen. art. 228, Cod. Pen. art. 215 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)