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Sez. L, Sentenza n. 2281 del 31/01/2013 (Rv. 624850 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Personale dipendente - Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse - Trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati - Art. 31 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Interpretazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624850-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di pubblico impiego, i due termini utilizzati dall'art. 31 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (disciplinante il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 cod. civ., cioè quelli di trasferimento o di conferimento di attività, esprimono, attraverso la loro ampia valenza semantica, la volontà del legislatore di comprendere nello spettro applicativo della suddetta disposizione - in funzione della tutela dei dipendenti pubblici addetti all'attività trasferite - ogni vicenda traslativa riguardante un'attività svolta dal soggetto pubblico a prescindere dallo strumento tecnico adoperato. (Nella specie, attraverso lo strumento della concessione erano state affidate attività del CONI all'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato; in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto ininfluente lo strumento prescelto, operando in ogni caso il trasferimento del personale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)