Sez. L, Sentenza n. 5959 del 16/04/2012 (Rv. 622210 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Passaggio di carriera da un'amministrazione pubblica autonoma a un'amministrazione statale - Applicabilità dei contratti collettivi della cessionaria - Configurabilità - Assegno "ad personam" - Riassorbibilità nei futuri incrementi del trattamento economico complessivo - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
In tema di pubblico impiego, l'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione del contratto", comporta, per i dipendenti trasferiti, l'applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi del comparto dell'Amministrazione cessionaria, salvi gli assegni "ad personam" attribuiti al fine di rispettare il divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico già acquisito, che sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell'Amministrazione cessionaria.
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 202, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)