Sez. 3, Sentenza n. 40342 del 03/06/2014 Ud. (dep. 30/09/2014) Rv. 260551 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Reato previsto dall'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 - Interventi di ristrutturazione edilizia - Ripristino o ricostruzione di edifici crollati o demoliti - Modifiche disposte dall'art. 30 del D.L. n. 69 del 2013 - Conseguenze.
EDILIZIA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 30 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98), gli interventi di "ristrutturazione edilizia", consistenti nel ripristino o nella ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, debbono ritenersi assoggettati a permesso di costruire se non è possibile accertare la preesistente volumetria delle opere che, qualora ricadono in zona paesaggisticamente vincolata, hanno l'obbligo di rispettare anche la precedente sagoma dell'edificio, e, invece, alla procedura semplificata della SCIA, se si tratta di opere che non rientrano in zona paesaggisticamente vincolata e rispettano la preesistente volumetria, anche quando implicano una modifica della sagoma dell'edificio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 30, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)