Sez. 3, Sentenza n. 45147 del 08/10/2015 Ud. (dep. 11/11/2015) Rv. 265444 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Reato previsto dall'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 - Interventi di ristrutturazione edilizia - Ripristino o ricostruzione di edifici crollati o demoliti - Modifiche disposte dall'art. 30 del D.L. n. 69 del 2013 - Presupposti di operatività della nuova disciplina - Accertamento della preesistente consistenza - Prova documentale o comunque obiettivamente verificabile - Necessità - Conseguenze.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati edilizi, l'art. 30 del D.L. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013) consente di qualificare come "ristrutturazione edilizia" l'intervento di ripristino o di ricostruzione di un edificio o di parte di esso, eventualmente crollato o demolito, anche in caso di modifica della sagoma dello stesso ove insistente su zona non vincolata, a condizione però che sia possibile accertarne, in base a riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili e non, quindi, ad apprezzamenti meramente soggettivi, la preesistente "consistenza", intesa come il complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio (volumetria, altezza, struttura complessiva, etc.); con la conseguenza che la mancanza anche di uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, impedisce di ritenere sussistente il requisito che la citata disposizione richiede per escludere, in ragione della anzidetta qualificazione, la necessità di preventivo permesso di costruire.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 30, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)