diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3303 del 14/07/1989 (Rv. 463367 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - DANNO ALLA PERSONA RIPORTATO DA UN VIAGGIATORE - RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA - ESONERO - CONDIZIONE - PROVA RELATIVA - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1989-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463367-01

TRASPORTI - PUBBLICI - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - DANNO ALLA PERSONA RIPORTATO DA UN VIAGGIATORE - RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA - ESONERO - CONDIZIONE - PROVA RELATIVA - OGGETTO.*

Nel caso di viaggiatore che abbia subito un danno alla persona in conseguenza di incidente che sia in relazione con l'Esercizio ferroviario (nella specie nella discesa da un treno messosi in movimento con le porte aperte), la responsabilità della amministrazione ferroviaria viene meno ai sensi della legge 7 ottobre 1977 n. 754 - che sul punto ha modificato la diversa disciplina in precedenza dettata dal R.d. 11 ottobre 1934 n. 1948 - soltanto ove la stessa fornisca la prova che l'incidente è avvenuto per causa ad essa non imputabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 11/10/1934 num. 1948 art. 13, Legge 07/10/1977 num. 754

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)