Sez. 3, Sentenza n. 9409 del 27/04/2011 (Rv. 617901 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE | Trasporto ferroviario - Presunzione di responsabilità a carico del vettore - Discesa del passeggero dal treno in movimento - Circostanza idonea ad integrare la prova liberatoria - Fondamento - Diretta violazione di regola cautelare.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE
La circostanza che un viaggiatore abbia riportato danni alla persona scendendo da un treno in movimento è di per sé idonea a vincere la presunzione di responsabilità posta a carico del gestore del servizio ferroviario per i danni ai passeggeri prevista dall'art. 13 del r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, atteso che tale tipo di condotta viola direttamente la norma di cui all'art. 25 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, la quale vieta di "aprire le poste esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, DPR 11/07/1980 num. 753 art. 25, Regio Decr. Legge 11/10/1934 num. 1948 art. 13, Legge 04/04/1935 num. 911 CORTE COST., Legge 07/10/1977 num. 754 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)