Sez. 3, Sentenza n. 9316 del 09/11/1994 (Rv. 488476 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. | Danno alla persona subito da un viaggiatore in un incidente ferroviario - Responsabilità dell'amministrazione ferroviaria - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A.
Nel caso di viaggiatore che abbia subito un danno alla persona in conseguenza di incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, la responsabilità dell'amministrazione ferroviaria viene meno, ai sensi della legge 7 ottobre 1977 n. 754 (la quale, sul punto, ha modificato la diversa disciplina in precedenza dettata dal R.D. 11 ottobre 1934 n. 1948) soltanto ove la stessa fornisca la prova che l'incidente è avvenuto per causa ad essa non imputabile. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva affermato la non imputabilità all'amministrazione ferroviaria dei danni subiti da un viaggiatore a seguito di deragliamento del treno, causato da una frana improvvisa, imprevista ed imprevedibile del terreno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 11/10/1934 num. 1948 CORTE COST., Legge 07/10/1977 num. 754 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)