Sez. 3, Sentenza n. 10959 del 06/05/2010 (Rv. 612641 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Titolo esecutivo - Portata - Modalità - Determinabilità da parte del giudice dell'esecuzione - Autorizzazioni, concessioni ed altri provvedimenti della P.A. strumentali al conseguimento del risultato indicato nel titolo - Richiesta di tali provvedimenti da parte del giudice dell'esecuzione - Configurabilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare, il titolo esecutivo indica il risultato che deve essere raggiunto e l'ordinanza di cui all'art. 612 cod. proc. civ. stabilisce le modalità di ottenimento del medesimo. Ne consegue che, qualora la realizzazione del risultato richieda il rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti da parte della P.A., che si pongano come elementi strumentali al conseguimento del risultato indicato nel titolo, il giudice dell'esecuzione ha il potere di richiederli, collocandosi tale richiesta nella fase esecutiva dell'attuazione del diritto sostanziale riconosciuto con il titolo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2931, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)