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Sez. 1, Sentenza n. 4092 del 25/02/2005 (Rv. 580982 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Previsione normativa della nullità delle clausole di rinvio alle condizioni usualmente praticate e delle clausole prevedenti interessi usurari - Retroattività - Esclusione - Rilevanza di tali norme in relazione a contratti conclusi prima della loro entrata in vigore - Inefficacia "ex nunc" delle clausole - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580982-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE

Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n.154, poi trasfuso nell'art. 117 del D.Lgs. primo settembre 1983, n.385, e con l'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n.108), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia "ex nunc", rilevabile solo su eccezione di parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Legge 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)