Sez. 5, Sentenza n. 5895 del 23/04/2002 (Rv. 553942 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni - Contribuente - Denuncia - Disciplina - Accertamento - Nei soli casi di denuncia infedele o incompleta ovvero nei casi di omessa denuncia - Applicazioni del tributo successive alla prima - Accertamento - Esclusione - Liquidazione in base agli elementi forniti con la denuncia.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il procedimento di accertamento, con emissione da parte del comune di apposito avviso, è previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per i soli casi di denuncia infedele o incompleta ovvero di omessa denuncia. Poiché, infatti, il contribuente è tenuto, in base all'art. 70 del medesimo decreto, a presentare al comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione dei locali e delle aree scoperte tassabili, "denuncia unica" con l'indicazione dei dati prescritti, avente "effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate" - dovendo, in caso contrario, "denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione" rilevante -, l'ente impositore, nelle applicazioni dell'imposta successive alla prima, senza procedere ad accertamento ed emettere avviso può e deve liquidare il tributo sulla base degli elementi, forniti dal contribuente con la denuncia, di cui è già in possesso, ove non siano state denunciate variazioni o richieste esenzioni o riduzioni dell'imposta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)