Sez. 3, Sentenza n. 1161 del 04/02/1994 (Rv. 485218 - 01)
Risarcimento del danno - In genere | Da fatto illecito e da inadempienza contrattuale - Contenuto - Danno consistente nella perdita di cosa diversa dal danaro - Debito di valore - Configurabilità - Danno consistente nella perdita di somma di danaro - Debito di valuta - Svalutazione monetaria - Onere probatorio.
Risarcimento del danno - In genere
Il risarcimento dei danni da fatto illecito non ha contenuto diverso o più ampio di quello dovuto per la inadempienza contrattuale, per cui - in entrambi i casi, solo quando il danno da risarcire si riferisca a cosa diversa dal denaro, il dovuto risarcimento sostanzia un debito di valore, mentre allorché il danno consiste, nella perdita di una somma di denaro, il debito di risarcimento è e rimane debito di valuta soggetto al principio nominalistico ed alla regolamentazione di cui all'art. 1224 cod. civ. con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, la svalutazione monetaria sopravvenuta non può costituire titolo autonomo di danni, salva la possibilità per il creditore di allegare e dimostrare di aver risentito un concreto maggior pregiudizio derivante dalla variazione del potere di acquisto della moneta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)