Sez. L, Sentenza n. 6537 del 09/06/1995 (Rv. 492772 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO | Per illecito contrattuale - Debito risarcitorio - Debito di valuta - Configurabilità Disciplina ex art. 1224 cod. civ. - Applicabilità - Portata - Fattispecie relativa al prezzo della merce venduta rimasta inesigibile per negligenza del dipendente incaricato alla vendita.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO
Quando un illecito contrattuale determina la perdita di una somma di denaro, il relativo debito risarcitorio rappresenta un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico e alla disciplina di cui all'art. 1224 cod. civ.. Conseguentemente la sopravvenuta svalutazione monetaria rileva solo se il creditore allega e dimostra che la stessa gli ha arrecato un danno maggiore di quello compensato degli interessi legali. (Nella specie il danno era rappresentato dal corrispettivo di merce venduta, rimasto inesigibile per negligenza del dipendente incaricato della vendita).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)