Sez. 2, Sentenza n. 10268 del 04/05/2006 (Rv. 589434 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Sospensione del processo civile in attesa della definizione di controversia di carattere pregiudiziale - Provvedimento d'ufficio del giudice - Carattere di pregiudizialità tra le due cause - Valutazione di merito - Incensurabilità in sede di giudizio di cassazione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Il potere di sospensione del processo, in attesa della definizione di altro giudizio di carattere pregiudiziale, anche dopo le modifiche apportate all'articolo 295 cod. proc. civ. dalla legge 26 novembre 1990 n.353 (articolo 35), va esercitato di ufficio dal giudice, indipendentemente dall'iniziativa delle parti, e il riscontro del carattere di pregiudizialità costituisce una valutazione di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità. (Nella fattispecie, relativa ad un giudizio in tema di violazione delle distanze tra suoli ed edifici confinanti, la corte di merito aveva disposto la sospensione della causa relativamente alla condanna alla rimozione delle tubazioni; ha conclusivamente affermato la S.C. che la valutazione del carattere di pregiudizialità risultava adeguatamente motivata dalla palese necessità, pregiudiziale rispetto alla determinazione delle distanze legali, dell'accertamento dell'esatta linea di confine tra le due proprietà, ancora "sub iudice" in primo grado, atteso che il tribunale, con la sentenza non definitiva, aveva deciso solo alcune delle questioni vertenti tra le parti ed il giudizio era proseguito per la definizione di altre, tra cui quelle relative alle diverse reciproche doglianze di sconfinamento; sicchè, in definitiva, le asserzioni di parte ricorrente avverso la sentenza della corte di merito che aveva disposto la sospensione, e secondo le quali le acquisite risultanze avevano palesato la fondatezza della pretesa di arretramento delle tubazioni, costituivano manifeste censure di merito, come tali inammissibili).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)