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Sez. 3, Sentenza n. 5026 del 18/04/2000 (Rv. 535808 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Sospensione del processo civile in attesa della definizione di controversia di carattere pregiudiziale - Obbligo del giudice di provvedere d'ufficio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535808-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione del processo per la pendenza davanti ad altro giudice di una controversia avente carattere pregiudiziale, anche dopo la modifica apportata all'art. 295 cod. proc. civ. dall'art. 35 della legge 26 novembre 1990 n. 353, va disposta dal giudice, indipendentemente dall'iniziativa delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)