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Sez. 3, Sentenza n. 9191 del 15/09/1997 (Rv. 508039 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Sospensione del processo civile in attesa della definizione di controversia di carattere pregiudiziale - Obbligo del giudice di provvedere d'ufficio - Sussistenza - Valutazione della manifesta infondatezza della domanda introduttiva della controversia pregiudiziale - Esclusione - Attività delle parti in ordine alla prospettazione dell'esistenza di detta controversia - Ininfluenza - Eventuali preclusioni maturate a carico delle parti in ordine all'attività assertiva dei fatti determinanti l'obbligo di sospensione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508039-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione del processo per la pendenza davanti ad altro giudice di una controversia avente carattere pregiudiziale, anche dopo la modifica apportata all'art. 295 cod. proc. civ. dall'art. 35 della legge 26 novembre 1990 n. 353, va disposta dal giudice, indipendentemente dall'iniziativa delle parti e senza alcuna possibilità di valutazione della fondatezza della controversia pregiudiziale, sicché al fine dell'emissione del provvedimento di sospensione non può assumere rilievo l'eventuale tardività dell'eccezione in base alla quale sia stata prospettata al giudice la questione idonea a pregiudicare la causa pendente innanzi a lui (nella specie, in una controversia per il rilascio di un fondo rustico il conduttore solo in sede di udienza di discussione aveva eccepito di esser divenuto proprietario del fondo, per avere esercitato sullo stesso la prelazione, oggetto di altro giudizio fra le parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)