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Sez. L, Sentenza n. 65 del 07/01/2009 (Rv. 606382 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Controversie proposte dopo il 3 settembre 1998 e prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003 - Legittimazione passiva dell'INPS in via esclusiva - Sussistenza - Legittimazione delle regioni - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a legge della Regione Emilia Romagna n. 3 del 1999.
Stato
decisa il 2009-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606382-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Nei procedimenti giurisdizionali concernenti pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e posti a carico dell'apposito fondo di gestione istituito presso l'INPS, introdotti anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, la legittimazione passiva non spetta alle regioni, ancorché titolari delle competenze amministrative relative alla "concessione" dei benefici, ma unicamente - fatta salva la legittimazione del Ministero dell'economia e delle finanze per le controversie di cui all'art. 37, commi quinto e sesto, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - all'INPS, sia per le azioni di accertamento e condanna, sia per quelle di mero accertamento del diritto (di "concessione" del trattamento), e ciò ai sensi delle disposizioni dell'art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, non modificate, sul punto, dalla successiva normativa statale, fatti salvi gli eventuali interventi legislativi delle regioni in materia di invalidità civile, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dall'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. (Nella specie, relativa a domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18 del 1980, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, che, invece, aveva affermato la legittimazione della Regione Emilia Romagna, ha rilevato l'irrilevanza dell'intervento legislativo regionale, effettuato con l'art. 191 della legge n. 3 del 1999, che riguardava il mero trasferimento ai comuni delle funzioni in materia "concessoria" di cui al citato art. 130).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 130 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 37 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge Cost. 18/10/2001 num. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)