Sez. L, Sentenza n. 23535 del 03/11/2006 (Rv. 592762 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Controversie - Legittimazione passiva - Regioni - Insussistenza - Fondamento - Derogabilità con legislazione regionale - Art. 117 Cost. novellato - Limiti - Conformità della normativa statale preesistente al quadro costituzionale in vigore all'epoca della sua emanazione - Rilevanza - Fattispecie concernente legge reg. antecedente alla riforma del Titolo V della Costituzione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Nelle controversie assistenziali la legittimazione passiva non spetta alle regioni, ma all'Inps, sia per le azioni di accertamento e condanna all'erogazione delle provvidenze, sia per quelle di mero accertamento del diritto alla "concessione" del trattamento, nonostante il contestuale conferimento alle regioni e agli enti locali delle relative funzioni concessorie, ai sensi delle disposizioni dell'art. 130 del d.lgs. n. 112 del 1998, non modificate dalla legislazione statale sopravvenuta ed innovate solo in ordine al necessario intervento in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze. Né la perdurante vigenza del citato art. 130, confermata dal disposto dell'art. 3, Comma primo21 della l.n.350 del 2003, è stata incisa dalle competenze regionali in tema di concessione di benefici o dalla riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, atteso che, anche ove si interpreti il novellato art. 117 Cost. nel senso che la materia delle provvidenze agli invalidi civili rientri nella esclusiva competenza legislativa regionale, in ogni caso la modifica delle competenze tra Stato e Regione sarebbe suscettibile di tradursi soltanto in nuove e diverse possibilità di intervento legislativo in materia, senza che venga meno, l'efficacia della normativa preesistente, conforme al quadro costituzionale in vigore all'epoca della sua emanazione (v. Corte cost. nn.376, 383, 422 del 2002). (La S.C., confermando la decisione di merito che aveva identificato nell'INPS il soggetto tenuto all'erogazione del beneficio, ha affermato il principio di cui in massima in controversia concernente la legge regione Umbria, 2 marzo 1999, n.3, art. 85.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 130 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 37 CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 121 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge Cost. 18/10/2001 num. 3 CORTE COST., Legge Reg. Umbria 02/03/1999 num. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)