Sez. L, Sentenza n. 17070 del 27/08/2004 (Rv. 576276 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Controversie proposte dopo il 3 settembre 1998 e prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003 - Legittimazione passiva dell'INPS in via esclusiva - Sussistenza - Legittimazione delle regioni - Esclusione - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Nei procedimenti giurisdizionali concernenti pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e posti a carico dell'apposito fondo di gestione istituito presso l'INPS, introdotti anteriormente all'entrata in vigore del decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, la legittimazione passiva non spetta alle regioni, ancorché titolari delle competenze amministrative relative alla "concessione" dei benefici, ma unicamente - fatta salva la legittimazione del Ministero dell'economia e delle finanze per le controversie di cui all'art. 37, commi quinto e sesto, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - all'INPS, sia per le azioni di accertamento e condanna, sia per quelle di mero accertamento del diritto (di "concessione" del trattamento), e ciò ai sensi delle disposizioni dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non modificate, sul punto, dalla successiva normativa statale, fatti salvi gli eventuali interventi legislativi delle regioni in materia di invalidità civile, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dall'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 130 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 37 CORTE COST., Legge Cost. 18/10/2001 num. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)