Sez. L, Sentenza n. 9099 del 28/08/1999 (Rv. 529513 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Integrazione al minimo e "cristallizzazione" - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti previsti dall'art. 36 legge n. 488/1998 - Campo di applicazione - Richiamo dell'art. 1, commi 181 e 182 legge n. 662/1996 - Implicazioni - Rilevanza dei soli processi aventi come oggetto esclusivo gli accessori (interessi e rivalutazione).
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
La dichiarazione di estinzione d'ufficio prevista dall'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998 va applicata (anche in cassazione) ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1999 (di entrata in vigore della legge stessa) relativi unicamente alle questioni concernenti gli accessori (interessi e rivalutazione) sul diritto all'integrazione al minimo ed alla cristallizzazione del trattamento pensionistico, dato il riferimento della disposizione ai giudizi aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 della legge n. 662 del 1996.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)