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Sez. L, Sentenza n. 2019 del 22/02/2000 (Rv. 534247 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Estinzione del giudizio ex art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998 - Operatività - Condizioni - Applicabilità ad un giudizio originariamente instaurato per la riliquidazione della pensione di riversibilità nella misura del 60% dell'importo spettante al dante causa, comprensivo dell'integrazione al minimo, rimasto pendente alla data del primo gennaio 1999 esclusivamente per la questione concernente la distrazione delle spese processuali di primo grado in favore del procuratore antistatario della parte vittoriosa - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534247-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

La dichiarazione di estinzione d'ufficio del giudizio prevista dall'art. 36, comma quinto della legge n. 448 del 1998 è subordinata alla duplice condizione della pendenza del giudizio alla data del primo gennaio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 448 cit. ai sensi dell'art. 83 della medesima) e dell'inerenza del giudizio stesso alle "questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo della legge 23 dicembre 1996, n. 662". Ne consegue che essa non si applica ad un giudizio che, ancorché sia stato originariamente instaurato per la riliquidazione della pensione di riversibilità nella misura del 60% dell'importo spettante al dante causa comprensivo dell'integrazione al trattamento minimo, sia rimasto pendente alla suddetta data, esclusivamente per la questione concernente la distrazione delle spese processuali di primo grado a favore del procuratore antistatario dei ricorrenti risultati vittoriosi rispetto all'Inps. Tale questione, infatti, (da cui dipende il conferimento della qualità di parte al procuratore) è del tutto autonoma e diversa dalle questioni prese in considerazione dall'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 cit. anche per la parte di esse concernente la condanna alle spese dell'Istituto previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)