Sez. L, Sentenza n. 3745 del 14/03/2002 (Rv. 553048 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Giudizi relativi alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Art. 36, comma quinto, legge n. 448 del 1998 - Estinzione d'ufficio - Compensazione delle spese anche per i pregressi gradi di giudizio.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Il giudizio relativo a una domanda volta ad ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilità sul presupposto del diritto del titolare della pensione diretta alla integrazione al trattamento minimo in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, rientra tra quelli che, in base all'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, riguardando le questioni di cui ai commi centottantuno e centottantadue e dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, e in particolare il pagamento delle somme maturate sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, devono essere d'ufficio dichiarati estinti, con compensazione tra le parti delle relative spese anche per i pregressi gradi di giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 181 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 182 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 662 art. 1 com. 183, Cod. Proc. Civ. art. 310
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)