Sez. U, Sentenza n. 20472 del 24/10/2005 (Rv. 585795 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - IN GENERE | Tribunale Superiore Acque Pubbliche - Composizione - Partecipazione di tre tecnici, membri effettivi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Lesione del principio di imparzialità del giudice - Configurabilità - Esclusione (cfr. sentenza n. 353 del 2002 della Corte Costituzionale, dichiarativa della illegittimità costituzionale della composizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche). .
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - IN GENERE
L'inserimento nel Tribunale superiore delle acque pubbliche di membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici non interferisce sui principi costituzionali di indipendenza e terzietà del giudice, in quanto detti tecnici non svolgono compiti di amministrazione attiva, ma concorrono esclusivamente alla formazione di pareri non vincolanti, e, quindi, non si trovano in una situazione assimilabile a quella dei funzionari del genio civile appartenenti al tribunali regionali, per i quali soltanto è configurabile quel possibile condizionamento nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (per il persistente esercizio anche delle funzioni presso l'amministrazione di provenienza), che ha determinato la dichiarazione di incostituzionalità (Corte cost. sent. n. 353 del 2002) dell'art. 138 r.d. n. 1775 del 1933.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 138 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 139 CORTE COST., Costituzione art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)