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Sez. U, Sentenza n. 5322 del 16/03/2004 (Rv. 571200 - 01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - IN GENERE | Tribunale Superiore Acque Pubbliche - Composizione - Partecipazione di tre tecnici, membri effettivi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Lesione del principio di imparzialità del giudice - Configurabilità - Esclusione (cfr. sentenza n. 353 del 2002 della Corte Costituzionale, dichiarativa della illegittimità costituzionale della composizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche).
Stato
decisa il 2004-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571200-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - IN GENERE

In tema di composizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - del quale fanno parte, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, lettera d), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, tre tecnici, membri effettivi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non aventi funzione di amministrazione attiva - deve escludersi qualsiasi effetto di ricaduta derivante dalla sentenza n. 353 del 2002 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata, per lesione del principio di indipendenza e terzietà del giudice, l'illegittimità costituzionale dell'art. 138 dello stesso R.D. n. 1775 del 1933, nella parte in cui prevedeva l'aggregazione al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di tre funzionari dell'ex Genio Civile, uno dei quali componente del collegio giudicante, e ciò non essendo ravvisabile alcuna equiparazione tra la posizione dei membri effettivi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e quella dei funzionari dell'ex Genio Civile, il Consiglio Superiore non essendo organo di amministrazione attiva, ma un organo consultivo dello Stato in materia di opere pubbliche, chiamato a formulare pareri facoltativi ed obbligatori, ma mai vincolanti, nelle materie previste dalla legge, e non ricorrendo pertanto, per i predetti membri del Consiglio Superiore, la "ratio" (evitare che concorrano a formare il collegio giudicante soggetti che, continuando ad essere in servizio presso una amministrazione pubblica che gestisce o concorre a gestire un determinato settore di attività amministrativa, sono sottoposti a condizionamenti derivanti dalla sopravvivenza del rapporto con l'amministrazione di provenienza) alla base della predetta declaratoria di incostituzionalità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 138 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 139 CORTE COST., Decreto Legge 24/12/2003 num. 354 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)