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Sez. U, Sentenza n. 11846 del 13/05/2008 (Rv. 603337 - 01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - IN GENERE | Composizione del Tribunale Superiore Acque Pubbliche - Modifica dell'art. 138 del r.d. del 1933, n. 1775 da parte dell'art. 1, comma 1, del d.l. del 2003, n. 354, conv. con modificazioni nella legge del 2004, n. 45 - Previsione di tre esperti iscritti all'albo degli ingegneri in luogo di tre tecnici membri effettivi del Consiglio Superiore dei lavori pubblici - Incidenza della modifica sulla composizione del collegio - Nomina dei nuovi esperti - Necessità "ex" art. 1, comma 1 "bis" del d.l. n. 354 - Partecipazione al collegio dei tecnici in carica al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione - Nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Eccezione di illegittimità costituzionale del suddetto art. 1, comma 1 "bis" - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2008-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603337-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - IN GENERE

In tema di composizione del Tribunale Superiore Acque Pubbliche, la modifica dell'art. 138 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, da parte dell'art. 1, comma 1, del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, conv. con modificazioni nella legge 26 febbraio 2004, n. 45, consistente nella previsione di tre esperti iscritti all'albo degli ingegneri in luogo di tre tecnici membri effettivi del Consiglio Superiore dei lavori pubblici non aventi funzione di amministrazione attiva, incide sulla composizione del collegio solo dopo la nomina dei nuovi esperti, così come previsto dall'art. 1, comma 1"bis", del d.l. n. 354 cit., introdotto dalla legge n. 45 suddetta; ne consegue che, in mancanza di detta nomina, la partecipazione al collegio degli esperti in carica al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione non rende nulla la sentenza per vizio di costituzione del giudice. Né la suddetta norma transitoria contrasta con la costituzione (artt. 3, 108 e 111 cost.), atteso che i tecnici del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, non svolgendo compiti di amministrazione attiva, concorrono solo alla formazione dei pareri non vincolanti e non si trovano, pertanto, in una situazione assimilabile a quella dei funzionari del genio civile che erano componenti dei tribunali regionali delle acque.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/12/2003 num. 354 art. 1 com. 1 n. 2, Legge 26/02/2004 num. 45 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 138 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)