Sez. 3, Sentenza n. 2566 del 26/05/1989 (Rv. 462883 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - CESSIONE CONVENZIONALE DELLA LOCAZIONE - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - CALCOLO - DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - CESSIONE CONVENZIONALE DELLA LOCAZIONE - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - CALCOLO - DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA.*
Qualora la locazione di un immobile adibito ad una delle attività contemplate nei primi due commi dell'art. 27 della legge n. 392 del 1978, in corso alla data dell'entrata in vigore della suddetta legge e non soggetta a proroga, venga a cessare convenzionalmente in data successiva a quella calcolata ai sensi dell'art. 71, il diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale deve riconoscersi non alla stregua della disposizione transitoria dell'art. 69 ma di quella ordinaria dell'art. 34 della citata legge. (nella specie si trattava della locazione di un'area destinata ad attività commerciale con contratto novennale a partire dal 1973). (V 6384/85, mass n 443468; (V 5930/85, mass n 443096).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)