Sez. U, Sentenza n. 3655 del 08/08/1989 (Rv. 463608 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI - PRESTAZIONI ESEGUITE NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO LIBERO-PROFESSIONALE AUTONOMO SEPPURE OCCASIONATO DA QUELLO DI PUBBLICO IMPIEGO - COMPENSO - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI - PRESTAZIONI ESEGUITE NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO LIBERO-PROFESSIONALE AUTONOMO SEPPURE OCCASIONATO DA QUELLO DI PUBBLICO IMPIEGO - COMPENSO - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
La domanda del dipendente di un ente pubblico, volta a conseguire il pagamento del compenso per prestazioni estranee ai suoi compiti di lavoro eseguite nell'ambito di un rapporto libero-professionale autonomo rispetto a quello di pubblico impiego, ancorché occasionato dal medesimo, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, anziché a quella esclusiva del giudice amministrativo. (principio affermato con riguardo ad attività di progettazione, direzione e contabilizzazione di lavori svolta da un ingegnere, dipendente del consorzio tra i comuni utenti dell'acquedotto dell'ausine, in opere concesse allo stesso consorzio dalla cassa per il Mezzogiorno). (V 5465/79, mass n 402051; (V 1194/79, mass n 397412).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)