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Sez. U, Sentenza n. 5465 del 22/10/1979 (Rv. 402051 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - SANITARI DIPENDENTI OSPEDALIERI - ATTIVITA PROFESSIONALE INTRAOSPEDALIERA FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO - CARATTERE AUTONOMO - RISCOSSIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL MEDICO DA PARTE DELL'ENTE OSPEDALIERO - ATTINENZA AD UN RAPPORTO DI MANDATO TRA ENTE E SANITARIO - CONSEGUENZE - PRELIEVO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU TALI COMPENSI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1979-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402051-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - SANITARI DIPENDENTI OSPEDALIERI - ATTIVITA PROFESSIONALE INTRAOSPEDALIERA FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO - CARATTERE AUTONOMO - RISCOSSIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL MEDICO DA PARTE DELL'ENTE OSPEDALIERO - ATTINENZA AD UN RAPPORTO DI MANDATO TRA ENTE E SANITARIO - CONSEGUENZE - PRELIEVO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU TALI COMPENSI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

L'attivita professionale intraospedaliera dei sanitari dipendenti ospedalieri fuori dell'orario di lavoro, pur dopo l'introduzione del 'tempo definitò e del 'tempo pienò ad opera della legge 12 febbraio 1968, n 132, e del successivo decreto delegato 27 marzo 1969, n 130, resta una libera e autonoma attivita professionale, ancorche soggetta a molte limitazioni e pertanto l'ente ospedaliero, anche se provvede, mediante i suoi uffici amministrativi, alla riscossione del compenso spettante al medico che eserciti attivita professionale nell'ambito dell'ospedale, e un semplice mandatario che, detratta la quota di propria spettanza, rimette al sanitario le somme versate dal paziente sulla base di un rapporto di prestazione d'opera professionale liberamente e direttamente instaurato, sia pure a certe condizioni predeterminate, tra il medico e colui che gli si e personalmente rivolto, salva l'eventuale attivita ausiliaria e intermediaria dell'ente ospedaliero. Ne consegue che il rapporto sul quale si innesta il diritto al compenso e, soggettivamente e oggettivamente, del tutto distinto dal rapporto di impiego con l'ospedale, e ogni questione attinente al prelievo di contributi previdenziali su (la parte de) gli emolumenti riscossi dall'ente ospedaliero per conto del sanitario, essendo estraneo a quel rapporto e attenendo ad una pretesa alla restituzione di somme indebitamente trattenute, deve attribuirsi alla giurisdizione del giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 43 lett. D CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 24 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 47 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)