Sez. 2, Sentenza n. 13259 del 09/06/2009 (Rv. 608537 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE | Opere eseguite dal coniuge nell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro e in godimento del nucleo familiare - Applicabilità dell'art. 1150 cod. civ. - Sussistenza - Conseguenze - Diritto alle indennità ed ai rimborsi per le migliorie - Spettanza - Art. 936 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE
Il coniuge che, in costanza di matrimonio, abbia provveduto a proprie spese ad eseguire migliorie od ampliamenti dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge ed in godimento del nucleo familiare, in quanto compossessore ha diritto ai rimborsi ed alle indennità contemplate dall'art. 1150 cod. civ. in favore del possessore, nella misura prevista dalla legge a seconda che fosse in buona o mala fede, mentre va esclusa l'invocabilità dell'art. 936 cod. civ., in tema di opere fatte da un terzo con materiali propri, difettando nel compossessore il requisito della terzietà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)